Articolo 1 - Costituzione. E' costituita
l'associazione culturale "ISVI - Istituto per i valori d'impresa", indicata
anche col solo acronimo "ISVI".
Articolo 2 - Sede. La sede è in Milano,
Via Bigli n. 15/A. L'istituzione di uno o più uffici operativi rientra
tra i poteri del Consiglio Direttivo che provvederà a tal riguardo ad
informare tempestivamente gli associati.
Articolo 3 - Finalità e attività.
L'associazione culturale - che non ha fini di lucro - persegue la finalità
di evidenziare e promuovere una nuova cultura d'impresa incentrata sulla
convenienza di comportamenti aziendali socialmente responsabili; per il
raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:
- l'organizzazione e realizzazione di "workshops" e convegni;
- l'attuazione di ricerche istituzionali o su commessa;
- la pubblicazione di lettere e di libri contenenti gli atti di "workshops"
e convegni e i risultati delle ricerche effettuate;
- la prestazione di servizi a enti/imprese per l'introduzione di nuovi
strumenti/politiche inerenti alla responsabilità sociale.
L'associazione culturale è soggetta - per tutta la sua durata - al divieto
di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè
fondi, riserve o "capitale", a meno che la destinazione o distribuzione
non siano imposte per legge.
Articolo 4 - Risorse economiche.
L'associazione culturale trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) contributi di privati e di persone giuridiche;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali;
h) dalle rendite dei titoli, dei capitali e dei beni di proprietà dell'associazione;
i) da qualsiasi altra entrata proveniente da qualsiasi attività e/o iniziativa.
Articolo 5 - Associati: diritti e doveri, inizio
e conclusione del rapporto. Sono associati, oltre ai fondatori
che risultano dall'Atto Costitutivo, tutte le persone fisiche e giuridiche
(quest'ultime private o pubbliche) che, presentando formale richiesta
di adesione inoltrata all'organo amministrativo dell'ente, la vedano accolta
da delibera del Consiglio Direttivo che sarà assunta alla prima riunione
utile, eventualmente appositamente da convocarsi secondo modi e tempi
prescritti da apposito regolamento. Gli associati sono tenuti al versamento
di una quota associativa annuale. Le somme versate per le quote sociali
non sono in alcun caso rimborsabili. Le quote associative sono intrasmissibili
e non rivalutabili. Gli associati cessano di appartenere all'associazione
per:
- recesso;
- esclusione;
- estinzione dell'ente.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori
e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno
tre mesi prima. L'esclusione di un associato non può essere deliberata
dall'assemblea che per gravi motivi. L'esclusione di un associato può
essere proposta da un organo statutario o da un qualunque associato solo
in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione
di danneggiamento materiale o morale nei confronti dell'associazione ovvero
a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale in conformità
con l'eventuale regolamento. La relativa decisione viene presa a maggioranza
qualificata di 2/3 degli associati. Il Consiglio Direttivo è tenuto a
notificare tale decisione all'associato interessato per mezzo di raccomandata.
L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal
giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati possono
partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti gli associati
hanno iden-tici diritti e doveri ed in particolare diritto di elettorato
attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati
hanno il diritto di visione dei libri dell'associazione. Gli associati
hanno l'obbligo di attenersi allo statuto dell'associazione ed alle deliberazioni
degli organi dell'associazione anche se non intervenuti o dissenzienti,
salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme. E' altresì
compito degli associati cooperare al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
E' cura del Consiglio Direttivo o a persone da esso delegate tenere aggiornato
il libro degli associati.
Articolo 6 - Organi. Sono organi
dell'associazione culturale:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.
Articolo 7 - Assemblea ordinaria e principi
generali. L'assemblea è sovrana; essa si riunisce in sessione
ordinaria con il potere di:
· stabilire il numero dei membri del consiglio;
· eleggere i membri del consiglio;
· deliberare a riguardo del programma di attività proposto dal consiglio;
· approvare il bilancio;
· stabilire l'ammontare della quota associativa;
· approvare gli eventuali regolamenti;
· deliberare sugli aspetti attinenti alla gestione dell'associazione sottoposti
al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero sei mesi
qualora lo richiedano particolari esigenze, per deliberare sugli argomenti
di sua competenza. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente,
con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da
trattare e della data di prima e seconda convocazione, almeno 8 giorni
prima della data fissata per la prima convocazione, con comunicazione
scritta (cartacea o digitale) inviata a tutti gli associati ed affissa
presso la sede dell'associazione culturale. Tra la prima e la seconda
convocazione devono inter-correre almeno 24 ore. In prima convocazione
l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della
metà più uno de-gli associati. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Un associato impossibilitato a partecipare all'assemblea può delegare
un altro associato a rappresentarlo. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria
sia in prima sia in seconda convocazione sono adottate a maggioranza assoluta
dei presenti. Il diritto di voto è prerogativa degli associati in regola
con il versamento della quota associativa annuale dove prevista. L'assemblea
può essere convocata dal presidente stesso quando lo ritenga necessario
o dal presidente su richiesta di almeno un decimo degli associati. Le
delibere dell'assemblea e gli eventuali allegati vengono verbalizzati
da un segretario e sottoscritti dal presidente, dove non fosse obbligatoria
la presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale. I verbali di tutte
le assemblee sono resi accessibili alla libera consultazione da parte
degli associati mediante trascrizione sul relativo libro e affissione
presso la sede dell'associazione, coi relativi allegati, ivi compreso
il bilancio, allorché approvato.
Articolo 8 - Assemblea straordinaria.
L'assemblea si riunisce in sessione straordinaria con il potere di:
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto. Il quorum
costitutivo è fissato in prima convocazione in 3/5 (tre quinti) degli
aventi diritto, in seconda convocazione il quorum è di metà più uno degli
aventi diritto. Il quorum deliberativo è fissato in metà più uno dei presenti.
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione con i quorum previsti
dal codice civile in materia di associazioni riconosciute quali persone
giuridiche. Per l'assemblea straordinaria valgono le stesse norme dell'ordinaria
in tema di convocazione, deleghe, verbalizzazione.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo.
L'associazione culturale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da tre fino a nove membri scelti fra i soci o loro delegati. I consiglieri
surrogati dureranno in carica fino alla prossima scadenza normale del
Consiglio. Qualora venga a cessare la maggioranza dei consiglieri, scade
tutto il Consiglio Direttivo e si provvede a nuove nomine. Il Consiglio
Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più Vice Presidenti
di cui uno vicario, il quale lo sostituisce in caso di assenza od impedimento
temporanei. Il Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente (o i Vice
Presidenti) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Articolo 10 - Poteri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio
della associazione culturale e per la gestione delle entrate ordinarie
e straordinarie.
Articolo 11 - Delibere e convocazioni del Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte
l'anno e comunque per l'approvazione del progetto di bilancio da presentare
all'assemblea. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri. La convocazione
è fatta dal Presidente con invito scritto (cartaceo o digitale), spedito
almeno due giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, data,
ora e ordine del giorno da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, con votazione palese.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Articolo 12 - Deleghe ed incarichi.
Il Consiglio Direttivo, con le modalità e forme di legge, può delegare
alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, ad
associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
Articolo 13 - Presidente. Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell'associazione culturale di fronte ai terzi
ed in giudizio. Il Presidente:
- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari
che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione culturale;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si
renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
ed ai rapporti con le Autorità Tutorie. La rappresentanza legale spetta
inoltre ai Consiglieri cui siano state attribuite particolari deleghe,
nei limiti delle deleghe stesse.
Articolo 14 - Esercizio finanziario e bilancio.
L'esercizio finanziario dell'associazione culturale coincide con l'anno
solare. Per ogni esercizio sociale il Consiglio direttivo deve predisporre
il bilancio. Il bilancio è reso accessibile alla libera consultazione
da parte degli associati mediante affissione presso la sede dell'associazione
culturale. E' fatto divieto, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi
forma, di distribuire fra gli associati gli utili o avanzi di gestione,
nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell'associazione
culturale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti
dalla legge.
Articolo 15 - Revisore unico e Collegio dei
Revisori. L'esercizio finanziario sarà controllato da un Revisore
Unico o da un Collegio di tre Revisori nominati dall'assemblea ordinaria.
Il Revisore Unico o i componenti il Collegio dei Revisori devono essere
scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore
Unico o il Collegio durano in carica tre anni ed avranno scadenza coincidente
a quella del Consiglio. Il Collegio dei Revisori si dota di un regolamento
interno di funzionamento che sottopone in via consultiva al Consiglio
Direttivo.
Articolo 16 - Gratuità delle cariche.
I componenti il Consiglio Direttivo ed il Revisore Unico o Collegio dei
Revisori non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo
il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.
Articolo 17 - Scioglimento. In caso
di scioglimento i beni dell'associazione culturale, dopo il pagamento
di tutti gli eventuali debiti, sa-ranno devoluti ad associazioni ed istituti
aventi scopo analogo o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. A tal fine l'Assemblea
potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Articolo 18 - Rinvio a norme di legge.
Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si
rinvia alle leggi vigenti in materia.
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